
“Un ruolo nella regolazione di tali strumenti viene attribuito e riconosciuto anche alla contrattazione collettiva: l’articolo 9, §2 del GDPR prevede la possibilità di un utilizzo di sistemi di rilevazione biometrica al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nella misura in cui però sia autorizzato dal diritto dell’UE o degli stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli stati membri in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto.”
Estratto dalla rivista Il Consulente 1081 ed.3/2025 speciale ANCL – ASRI, “Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: implicazioni e risvolti di una scelta complessa” – Atti dai Convegni ANCL e ASRI, a cura di Cecilia Catalano, reperibile nella sezione Festival del Lavoro: Il ruolo della contrattazione collettiva alla luce della rivoluzione tecnologica dell’IA
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