
“..ritengo che – al di là del disquisire sulla sede, che non è secondario come tema, perché si può essere più a proprio agio in una sede piuttosto che in un’altra – l’elemento dirimente, come veniva già in qualche modo evidenziato, sia quello della tutela effettiva che il conciliatore è tenuto a garantire e la consapevolezza di chi sta trattando la risoluzione di una vertenza di doverla trattare con coscienza.”
Estratto dalla rivista Il Consulente 1081 ed.1/2025 speciale ASRI, Articolo a cura di Giovanni Cruciani, reperibile nella sezione: Atti dal Convegno, dedicata al Seminario di Studio ASRI del 17/12/2024, sul tema: “CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE – L’attuale scenario tra recente giurisprudenza, novità normative e aspetti pratici”; pag. 44
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