
“La conciliazione sindacale informale prevista e disciplinata dal terzo comma dell’art. 411 cpc deve il suo successo alla assenza di formalità, ma se togliamo quel minimo di forma, rappresentato dalla sottoscrizione in una sede sindacale (intesa come luogo fisico e topografico), cui si aggiunge la effettiva assistenza del conciliatore sindacale, togliamo tutto e, quindi, a mio parere, vengono meno i requisiti di validità della conciliazione.”
Estratto dalla rivista Il Consulente 1081 ed.1/2025 speciale ASRI, Articolo a cura di Luca Zaccarelli, reperibile nella sezione: Atti dal Convegno, dedicata al Seminario di Studio ASRI del 17/12/2024, sul tema: “CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE – L’attuale scenario tra recente giurisprudenza, novità normative e aspetti pratici”; pag. 38
Puoi invece scaricare l’estratto QUI